La sicurezza dei farmaci acquistati in farmacia dovrebbe essere controllata esaurientemente, ma qualche dubbio ce lo solleva Dante quando dice nel XVI Canto del Purgatorio che ”Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”. Il dubbio nasce anche da un’ampia esperienza personale professionale, parte in ospedale parte extra-ospedaliera, che riguarda la segnalazione spontanea del cittadino di “reazioni avverse” (ADR in gergo medico). In effetti, poche volte i pazienti ritornano da chi li ha in cura per segnalare una ADR che essi sospettano sia causata dal preparato loro prescritto. Da una mia inchiesta (che autocriticamente riconosco troppo limitata) risulterebbe pure che i pazienti vittime di una ADR si rivolgono di rado pure al farmacista e se poi lo fanno, più che per segnalare il sospetto, é per chiedere altri farmaci per curare la reazione. E mi risulta anche piuttosto raro che il farmacista compili il modulo previsto per segnalare l’ADR alle autorità sanitarie competenti. Insomma, questa cosiddetta sorveglianza post-marketing dei farmaci (così ben normata in teoria) mostra in pratica buchi da tutte le parti. D’altronde, gli studi clinici controllati fatti prima della commercializzazione dei farmaci poi proposti dalle aziende, sono preziosi per stabilire l’efficacia di un medicinale, ma risultano poco adatti a valutarne la sicurezza: essi includono infatti troppo pochi pazienti e i tempi di osservazione sono troppo brevi per giudicare le ADR specie se rare. In ogni modo, anche quando il paziente si rivolge al medico e/o al farmacista per segnalare il sospetto di una ADR, l’esito della consultazione si rivela spesso insufficiente perché, specie nelle città, il rapporto tra paziente, medico e farmacista è tutt’altro che al top. Come fonte spontanea di informazione e di eventuale denuncia di ADR restano i foglietti illustrativi, i cosiddetti “bugiardini”, difficili da leggere e interpretare per un’ampia parte di popolazione. Insomma la segnalazione spontanea di una sospetta reazione avversa sarebbe un’importante fonte di informazione per la farmacovigilanza e infatti la normativa europea richiede a tutti, cittadini e operatori sanitari, di segnalare i casi sospetti, gravi o no, già noti o no. Diverse sono in realtà le modalità di segnalazione online (http://www.vigifarmaco.it) o compilando una scheda elettronica o cartacea da inviare via mail o per fax al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza o al titolare dell’AIC (Autorizzazione alla immissione in commercio). E c’è pure un documento dell’AIFA (scaricabile dal web) in cui si risponde ai molti quesiti e si spiega ogni dettaglio per una corretta segnalazione di ADR. La domanda è, in sintonia con Dante: ma queste norme (di attuazione non agevole specie per il comune cittadino) quanto vengono applicate nella pratica?