È  ovvio che se un soggetto è carente di un certo principio, poniamo di una vitamina, è opportuna l’assunzione di un preparato/integratore che la contenga. È altrettanto ovvio che se non c’è un deficit vitaminico l’assunzione, oltre che costosa, è inutile (come lo sarebbe l’aggiungere carburante nel serbatoio di una vettura già pieno) o può persino essere nociva (specie in caso di un eccesso di vit A e D). Eppure gli integratori vitaminici si vendono alla grande, senza che nessuno pensi di chiedersi se servono davvero e di informarsi in merito. Immaginiamoci però che qualcuno voglia farlo e vediamo cosa potrebbe succedere. Il consumatore “curioso” sollecitato dalla pubblicità  persuasiva di un integratore decide di consultare il sito aziendale. In esso si afferma che il loro prodotto, ricco com’è di “decine” di ingredienti garantisce “decine di benefici”, e che questi sono supportati da lavori scientifici aggiornati. Il consumatore si convince pertanto che pure la Ditta X  ritenga che sia una garanzia il supporto scientifico degli studi riportati in riviste internazionali (dotate di un comitato di revisori ad hoc). Volendo approfondire, il nostro consumatore scrive fiducioso al Servizio Clienti della Ditta chiedendo nello specifico l‘elenco degli studi scientifici da essa enfatizzati e attestanti la validità/efficacia del loro integratore. Poniamo a questo punto che la Ditta X risponda di non poter dare dettagli in quanto gli studi contengono “segreti professionali”. Il consumatore un po’ deluso obietta allora che i trial per valutare l’efficacia  di un preparato non svelano di per sé alcuni segreto industriale (relativo per esempio alla formulazione farmaceutica), ma confermano solo che i soggetti che  inizialmente assumono il preparato vitaminico hanno avuto benefici significativamente maggiori rispetto a quelli denunciati dai soggetti assumenti un qualsiasi placebo o non trattati. Poniamo che allora il nostro curioso ribatta che, date queste reticenze, la Ditta X dovrebbe almeno rimodulare la campagna pubblicitaria usando un messaggio meno trionfalistico e più…prudente. Ulteriore risposta del Servizio Clienti: la Ditta X non può condividere queste informazioni con i consumatori, perché la documentazione richiesta va classificata come “proprietaria” (?) e, pertanto non può essere divulgata. La scenetta descritta è accaduta realmente ed è comune pure per terapie strumentali e non farmacologiche decantate dalle Ditte produttrici (di quest’ultime ho esperienza diretta e non le nomino per evitare seccature didimoclastiche). Morale: quale opinione può farsi il cittadino di un prodotto descritto come validato da studi coperti da “segreti professionali”? Per assumere un qualsiasi preparato o per curarsi con terapie strumentali è insomma raccomandabile informarsi se ci sono prove d’efficacia, magari con l’aiuto del medico di fiducia (se c’è).