La sicurezza dei farmaci acquistati in farmacia dovrebbe in teoria essere controllata esaurientemente, ma qualche dubbio ce lo solleva Dante quando dice nel XVI Canto del Purgatorio che ”Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”. Al cittadino viene per esempio consigliato dal Ministero di segnalare spontaneamente al proprio medico o al farmacista un’eventuale reazione avversa (=effetto indesiderato, o ADR nell’acronimo inglese). Al paziente si raccomanda pure  di informarsi sul foglietto illustrativo del medicinale se questa ADR è già prevista e con quale frequenza e gravità, ma il successo di questi avvertimenti lascia perplessi. Di fatto, poche volte i pazienti ritornano da chi li ha in cura per segnalargli una ADR che essi sospettano sia stata causata dal preparato loro prescritto. Per mia esperienza, i pazienti vittime di una presunta ADR si rivolgono di  rado anche al farmacista e, se poi lo fanno, più che per segnalare l’inatteso effetto collaterale é per chiedere altri farmaci per sostituire quello sospetto e/o per curare la ADR. Anche per tale motivo è piuttosto  raro che il farmacista compili il modulo previsto per segnalarla alle autorità sanitarie competenti. Insomma, la sorveglianza post-marketing dei farmaci, apparentemente ben normata in teoria, mostra in pratica parecchi buchi. D’altronde pure eventuali studi clinici controllati fatti “prima” della commercializzazione di un medicinale da parte delle aziende, sono preziosi per stabilire la sua efficacia, ma non la sua sicurezza. Inoltre, amche quando  il paziente -evento raro- si rivolge al medico e/o al farmacista per segnalare una ADR sospetta, l’esito del colloquio si rivela spesso infruttuoso perché, specie nelle città, il rapporto tra paziente, medico e farmacista è tutt’altro che al top. Il riconoscimento e la segnalazione spontanea di una sospetta ADR reazione avversa diventerebbe, ma solo in teoria, un’importante informazione per la farmacovigilanza. Come fonte per una eventuale denuncia di reazione avversa restano i foglietti illustrativi (moti come “bugiardini”), ma il problema di fondo più ancora della segnalazione è la “ricerca attiva“ di ADR con non facili indagini ad hoc. In verità, la normativa europea richiederebbe a tutti (pazienti e operatori sanitari) di segnalare una ADR sospetta, già nota o no, e diverse sono le modalità per comunicarla compilando una scheda elettronica online o cartacea da inviare via fax al responsabile della struttura di farmacovigilanza di appartenenza oppure al titolare dell’Autorizzazione alla Immissione in Commercio. A tal fine c’è un documento in internet dell’Agenzia Italiana del Farmaco che spiega come fare una corretta segnalazione di ADR. Tuttavia, ci si chiede quanto agevole sia per il normale cittadino mettere in pratica  tali raccomandazioni. Temo che il nostro Dante abbia ragione anche in questo caso.