TESTIMONI DI GEOVA: CHE FARE? (29/9/07)

Nel contesto di questa rubrica i testimoni di Geova ci interessano ovviamente solo per i seri problemi che possono sollevare a chi li cura. In osservanza del loro credo religioso è noto che i testimoni di Geova rifiutano la trasfusione di sangue anche quando il medico la giudica una misura salvavita. Per un medico rispettare l’esplicito rifiuto di un testimone ad essere emotrasfuso significa fermarsi di fronte a una decisione che corrisponde in sostanza al testamento biologico, ma vuole dire anche altre due cose:  venire meno al proprio “giuramento” di  operare per la salute del paziente secondo scienza e coscienza e, in secondo luogo, andare incontro a grane legali perché il suo gesto può configurare il reato di omissione di soccorso persino di omicidio, in quanto la mancata trasfusione può comportare la morte del paziente. Non si tratta di questioni teoriche: anche chi scrive si è trovato talora in dilemmi decisionali di questo genere aggravati dal fatto che la moglie,  testimone di Geova, minacciava querele se in corso di operazione fosse stata trasfusa, mentre il marito, non testimone, minacciava querele se la paziente fosse morta dissanguata. La questione ha di recente ricevuto l’attenzione dei media perché nel febbraio 2007 la suprema Corte di Cassazione, confermando precedenti sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello, ha respinto la domanda risarcitoria di un testimone di Geova trasfuso per un grave sanguinamento conseguente ad incidente stradale. Secondo la Cassazione i medici pur consapevoli del rifiuto del paziente non erano punibili in base all’articolo 54 del Codice penale che valorizza l’urgenza di scongiurare il pericolo di vita e che di fatto nega quindi rilevanza all’espresso dissenso del testimone. Ciò contrasterebbe tuttavia con l’articolo 32 della Costituzione e con la cosiddetta Convenzione di Oviedo, secondo i quali più essenziali sono le dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti sanitari. Per altri esperti di legge è pure discutibile l’affermazione della Corte che la volontà del paziente può essere disattesa quando il quadro clinico sia “fortemente mutato con imminente pericolo di vita e senza la possibilità di ulteriore interpello del paziente ormai anestetizzato”. E’ evidente la discutibilità di questo parere perché in tale situazione ricadrebbero allora tutti i soggetti sottoposti ad anestesia. Pertanto un testamento biologico, ma solo se con valore ben precisato per legge, potrebbe essere di aiuto circa ciò che il medico deve o non deve fare, senza dover paventare cause di risarcimento o accuse di omicidio per omissione di soccorso. Mauro Angarano, avvocato e membro del Comitato di Bioetica dell’Ospedale di Bergamo, ritiene pertanto quanto mai necessaria l’approvazione di una legge con principi molto chiari: 1) che sia rispettata la volontà del paziente (“ma solo se espressa in modo valido” – ritiene il “nostro” autorevole sostituto procuratore Guido Rispoli), anche se successivamente egli non potrà più essere consultato; 2) che il medico che omette di intervenire per rispettare le volontà del malato non sia punibile; 3) che la volontà “testamentaria” risulti in qualche modo documentata, magari sulla cartella clinica. Chi scrive è piuttosto pessimista circa la rapidità di una pronta definizione legale di questo problema. Il pessimismo gli deriva forse dal fatto che quando anni fa ha dovuto decidere sul cosa fare a proposito della testimone di Geova e del marito non testimone citati all’inizio, non è riuscito in due giorni (era un fine settimana…) ad avere un parere legale da nessuno!  Al lettore eventualmente curioso confesserò ciò che ho scelto di fare: per non rischiare la vita della paziente ho autorizzato comunque la trasfusione, ma davvero non so ancora se questa ”prevaricazione”, pur a fin di bene, sia stata giusta.

Titolo originale. Testimoni di Geova: questione intricata